UE- I prodotti a base vegetale non possono essere etichettati come “Prodotti lattiero-caseari”
Il termine “latte” e le denominazioni utilizzate per i prodotti lattiero-caseari sono protetti da tempo dal diritto dell’Unione.
Le nuove mode e la domanda dei consumatori sono il motivo per il quale il mercato offre dei sostituti dei prodotti lattiero-caseari per quei consumatori che non possono consumarli per motivi di salute o per scelta. Si commercializzano prodotti quali formaggio di tofu, latte di soia, crema di mandorle, latte d’avena, ecc.
Il 14 giugno 2017, la Corte di giustizia dell’Unione europea (caso C-422/16) statuisce che la denominazione “latte” può essere utilizzata solo per il latte di origine animale e anche “panna”, “yogurt”, “formaggio”, ecc. sono denominazioni riservate esclusivamente ai prodotti lattiero-caseari. Tuttavia, esistono delle eccezioni previste dalla legge, come ad esempio il “burro di cacao”.
L’elenco di frasi particolari autorizzate dalla deroga varia nei diversi Paesi. La Corte ha altresì affermato che una descrizione supplementare che indichi l’origine (ad esempio, di soia, di riso, di avena) non pregiudica la suddetta restrizione.
Ulteriori informazioni su etichettatura e conformità dei prodotti a questo link.
Fonte: EU Court of Justice