NUOVE LINEE GUIDA DEL MITE SULL’ETICHETTATURA AMBIENTALE DEGLI IMBALLAGGI
Con le “Linee Guida sull’etichettatura degli imballaggi ai sensi dell’art. 219 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm”, datate 15 marzo 2022, il Ministero della transizione ecologica ha in sostanza creato un documento che riassume, e che quando necessario spiega per esempio, il lungo percorso interpretativo iniziato con la pubblicazione del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, e reso possibile dall’opera del CONAI.
Si è trattato di un iter tutt’altro che facile e breve, dato che la formulazione del testo normativo sul quale vertono le linee guida è stata estremamente sintetica e, complice il rinvio a norme UNI non ben definite, si è prestata a considerevoli dubbi applicativi.
Ma l'obiettivo di fare chiarezza nel complesso è stato centrato, perché le linee guida hanno esplicato i vari punti più problematici che si dovevano chiarire, e li hanno corredati da esempi applicativi pratici che aiutano molto a comprendere i concetti.
Come noto, il testo di partenza è la lettera normativa del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, che dispone che tutti gli imballaggi siano:
“opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. I produttori hanno, altresì, l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.”
Da questa base di partenza, anche grazie ad una vasta esposizione di esempi pratici, le linee guida sono riuscite a definire in maniera sufficientemente chiara:
A) il complesso delle indicazioni ambientali obbligatorie per gli imballaggi “B2C”, vale dire quelli destinati ai consumatori, sui quali i produttori devono indicare la codifica alfanumerica prevista dalla Decisione 97/129/CE per ogni tipologia di materiali (inclusi quelli composti); e devono riportare le diciture opportune per supportare il consumatore nella raccolta differenziata, che consistono nell’indicazione della famiglia di materiale prevalente in peso, accompagnata dalla dicitura “Raccolta differenziata”, o anche semplicemente dalla parola “Raccolta” posta prima dell’indicazione della sopraccitata famiglia di materiale.
Al riguardo, è interessante notare che nelle linee guida si dispone che tali indicazioni debbano essere riportate “nella forma e nei modi che l’azienda ritiene più idonei e efficaci per il raggiungimento dell’obiettivo”, e che “La norma non dispone formule precise ma raccomanda che gli imballaggi siano opportunamente etichettati, con una visione volta al raggiungimento dell’obiettivo.”
In buona sostanza, dall’interpretazione che se ne può trarre, ciò significa che gli esempi riportati non dovrebbero avere un valore tassativo ma esplicativo, e che a condizione che vengano riportate tutte le sopracitate informazioni cogenti, e che queste ultime diano al consumatore delle indicazioni chiare, utili ed univoche, sono accettabili variazioni di ordine formale nell’esposizione delle informazioni stesse.
B) il complesso delle indicazioni ambientali fortemente raccomandate per gli imballaggi “B2C”, e cioè una chiara definizione della parte dell’imballaggio cui si riferiscono le informazioni obbligatorie (ad esempio “coperchio”, “sacchetto” ecc.), ed una frase esplicativa che invita a verificare le disposizioni del proprio Comune, dato che esse potrebbero talvolta divergere da quanto consigliato sull’imballo, per esempio in termini di smaltimento di determinati materiali nella raccolta differenziata piuttosto che nell’indifferenziata.
C) sempre per il canale "B2C", le indicazioni ambientali comunque utili a garantire una raccolta differenziata di qualità, come per esempio i consigli di pulire bene gli imballaggi e, quando possibile, di comprimerne il volume prima di smaltirli.
D) Le indicazioni ambientali obbligatorie per gli imballaggi “B2B”, destinati cioè a circolare unicamente all’interno dei circuiti commerciali dei produttori, dei distributori e degli altri operatori del settore, e quindi a non dover essere smaltiti dal consumatore finale. In sintesi, essi potranno non presentare le informazioni relative alla loro destinazione finale, ma dovranno comunque riportare la codifica dei materiali di composizione in conformità alla Decisione 129/97/CE, sull’imballaggio stesso o sui documenti commerciali che lo accompagnano.
Segue l’esplicazione dei vari casi particolari che, in quanto tali, permettono generalmente una semplificazione delle indicazioni ambientali, oppure una loro esposizione anche a mezzo di strumenti digitali.
Le casistiche particolari che vengono prese in considerazione, sono in pratica le seguenti:
- imballaggi neutri in generale, con particolare riferimento a quelli da trasporto e/o possibili semilavorati.
- Preincarti e imballi a peso variabile della distribuzione.
- Imballaggi di piccole dimensioni, multilingua, di importazione.
In tali ipotesi, “laddove siano constatabili effettivi limiti fisici e/o tecnologici per l’apposizione fisica dell’etichettatura sul packaging”, si consente il ricorso a canali digitali per permettere al consumatore di acquisire le informazioni, purché naturalmente l’etichettatura dei prodotti riporti una chiara informazione sulla necessità di ricercare le indicazioni ambientali sul digitale, e permetta di utilizzare in concreto quest’ultimo (segnalando adeguatamente gli indirizzi web, o la possibilità di utilizzare un QR code, ecc.)
Un’altra scelta utile agli operatori commerciali, ed anche ai consumatori, che è stata intrapresa dalle linee guida, è quella di fornire in modo sufficientemente preciso varie definizioni e concetti, precisando ad esempio quando un imballaggio è considerato “riciclabile”, quando è considerato “compostabile”, e quali imballaggi possono essere conferiti in raccolta differenziata, puntualizzando che una cosa è la riciclabilità di un imballaggio (la cui valutazione rientra tra le informazioni facoltative che l’azienda può scegliere di apporre sul pack, indipendentemente dalle informazioni sul conferimento dell’imballaggio stesso), ma un’altra è appunto il conferimento in raccolta differenziata degli imballaggi, siano essi riciclabili o non. A parte alcune eccezioni, dovute a varie ragioni tecniche o pratiche, gli imballaggi sono generalmente conferibili nella raccolta differenziata, al principale scopo di evitare l’eccessiva circolazione di rifiuti indifferenziati.
A completamento delle definizioni e dei concetti forniti, le linee guida terminano con un utile glossario, che sostanzialmente contiene le spiegazioni dei termini impiegati nel documento stesso.
Da ultimo, si forniscono anche dettagliate indicazioni sull’entrata in vigore dell’obbligo di etichettatura ambientale e sulla possibilità di esaurire le scorte degli imballaggi non conformi. In estrema sintesi, e fatte salve le varie precisazioni riportate nelle linee guida, gli operatori del settore potranno commercializzare i prodotti privi dei nuovi requisiti di etichettatura ambientale già immessi in commercio o già provvisti di etichetta al 1° gennaio 2023, fino a esaurimento scorte.
Termina qui la descrizione dell’importante passo avanti per fare chiarezza, ed ora è doveroso descrivere le conferme e approvazioni ancora necessarie perché la nuova disciplina italiana dell’etichettatura ambientale possa finalmente diventare univoca e applicabile.
Una prima problematica si ricava già dalla lettura delle linee guida, quando in esse si afferma che le stesse potranno essere “aggiornate o modificate periodicamente, alla luce di nuove disposizioni di legge (Nazionali e/o Comunitarie), nonché di nuove specifiche indicazioni, semplificazioni tecniche e modalità applicative dell’etichettatura, derivanti da successive consultazioni e confronti con le Associazioni di imprese.”
Si tratta di un’apertura tutto sommato inevitabile, considerando non solo il rapporto che dovrà esserci tra la disciplina italiana e quella comunitaria che potrebbe essere emanata o evolversi in futuro, ma anche il continuo progresso tecnologico nel settore dei materiali degli imballaggi. C’è tuttavia da augurarsi che almeno per un certo tempo non interverranno modifiche, permettendo così agli operatori del settore di dotare gli imballaggi delle corrette informazioni ambientali senza il rischio di doverli modificare immediatamente dopo.
Ma la problematica più grossa, e più insidiosa, è senz’altro quella legata alla necessaria valutazione delle linee guida ad opera della Commissione Europea, alla quale sono state notificate il 7 aprile scorso, sotto forma di bozza di “decreto di natura non regolamentare”.
La procedura di notifica alla Commissione Europea è stata effettuata in accordo a quanto stabilito dall’art. 5 della Direttiva 2015/1535, che obbliga gli Stati membri a comunicare alla Commissione “ogni progetto di regola tecnica, salvo che si tratti del semplice recepimento integrale di una norma internazionale o europea”. A seguito dell’attivazione di tale procedura, l’Italia non potrà adottare le linee guida prima dell’8 luglio 2022, data entro la quale la stessa Commissione Europea e gli altri Stati membri potranno presentare osservazioni sul loro testo.
Quindi, in buona sostanza, il testo non è ancora un documento ufficiale, e gli operatori del settore dovranno attendere la conclusione dell’iter del decreto con cui le Linee Guida saranno effettivamente approvate.
Ci auguriamo, naturalmente, che non si presenteranno complicazioni nel corso dell’iter di approvazione, e che le linee guida divengano ufficiali allo scopo di fornire, finalmente, agli operatori del settore un chiaro e completo punto di riferimento per l’etichettatura ambientale dei loro imballaggi.