UE - Indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dell'ingrediente primario in etichetta

E' stato pubblicato in Gazzetta Europea il regolamento sulle modalità di applicazione dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011.
Tale articolo stabilisce che, quando il paese d'origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato e non è lo stesso di quello del suo ingrediente primario, deve essere indicato anche il paese d'origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario in questione, oppure il paese d'origine o luogo di provenienza dell'ingrediente primario deve essere indicato come diverso da quello dell'alimento.
Secondo il regolamento in esame, l'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza di un ingrediente primario, quando non è lo stesso paese d'origine o luogo di provenienza indicato per l'alimento, va specificata o con riferimento a zone geografiche oppure attraverso una dicitura che possa avere lo stesso significato per il consumatore.
Pur entrando in vigore dopo il terzo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta, il regolamento si applica a decorrere dal 1 aprile 2020.
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