BRASILE: DA OTTOBRE 2022 NUOVE REGOLE PER ETICHETTATURA NUTRIZIONALE
Il 9 Ottobre 2020, nella Gazzetta Ufficiale (DOU) è stata pubblicata, la Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 429/2020 e l’ Instrução Normativa (IN) 75/2020, che trattano la nuova norma sull'etichettatura nutrizionale di alimenti confezionati commercializzati in Brasile.
La nuova norma nasce con l’obiettivo di facilitare la comprensione delle informazioni nutrizionali presenti sulle etichette degli alimenti e quindi aiutare i consumatori a compiere scelte alimentari più consapevoli.
Le principali modifiche interessano:
- La leggibilità, contenuto e forma della dichiarazione nutrizionale
- le condizioni di utilizzo delle indicazioni nutrizionali,
- nonché innovazioni nell'adozione dell'etichettatura nutrizionale frontale (FOPNL) ovvero un simbolo informativo da applicare sulla parte anteriore del prodotto.
Di seguito sono trattate punto per punto le novità introdotte.
Dichiarazione nutrizionale: nuovi nutrienti obbligatori e nuovo formato
La nuova norma introduce la dichiarazione obbligatoria:
- degli zuccheri totali e aggiunti,
- del valore energetico e nutritivo per 100 g o 100 ml
- del numero di porzioni per confezione.
Di seguito si riporta un esempio del nuovo formato
In aggiunta, l'obbligo di dichiarazione della tabella si estende alla maggior parte delle bevande, inclusi succhi, bibite analcoliche, tè pronti e quelli noti come bevande analcoliche.
La nuova normativa prevede anche regole grafiche più stringenti ovvero sarà concesso l’utilizzo di sole lettere nere su sfondo bianco. Inoltre, sono state stabilite regole specifiche sul posizionamento in etichetta, la sua collocazione in aree difficili da visualizzare o deformate con eccezioni per piccoli imballaggi.
In generale, il font per la dichiarazione dei costituenti e dei loro valori energetici e nutrizionali sarà Arial o Helvetica e avrà una dimensione minima di 8 punti (pari a 2,8 mm). Ma c'è anche la possibilità di ridurre il font fino al limite di 6 punti (2,2 mm), nei casi di indisponibilità di pannelli in cui si inserisce la forma standard.
È interessante notare che questo cambiamento è significativo in relazione a quanto si trova oggi sul mercato, in quanto molte aziende hanno adottato la dimensione minima dei caratteri consentita dalla legislazione generale sull'etichettatura, che è equivalente a 1 mm.
Etichettatura nutrizionale frontale
L’introduzione dell’etichettatura nutrizionale frontale ha lo scopo di avvertire i consumatori in merito a quei alimenti che contengono elevate quantità di sostanze nutritive “negative”, come acidi grassi saturi, grassi, e zuccheri aggiunti.
L’applicazione delle FOP è prevista quando sono superati i seguenti valori soglia:
- Zuccheri aggiunti: ≥ 15g per 100 g i prodotti solidi, ≥ 7,5g per 100 ml
- Acidi grassi saturi: ≥ 6 g per 100 g i prodotti solidi, ≥ 3g per 100 ml
- Sodio: ≥ 600 mg per 100 g i prodotti solidi, ≥ 300 mg per 100 ml
Questi simboli devono seguire i modelli definiti nel INSTRUÇÃO NORMATIVA 75/2020 come nelle immagini.
Nuovo elenco di indicazioni nutrizionali e salutistiche
La nuova regola non consente di fare affermazioni su un ingrediente etichettato "ALTO EM ...". Ad esempio, un alimento che rientra nella regola dell'etichettatura frontale come “ALTO EM SODIO” (quantità elevata di sodio), non può riportare la dicitura “ridotto contenuto di sodio”, anche se il prodotto ha subito una riduzione rispetto ad una versione precedente.
Entrata in vigore della norma
Le regole entreranno in vigore il 9 ottobre 2022. Solo dopo questa data i nuovi requisiti per l'etichettatura nutrizionale possono essere applicati alle etichette degli alimenti. Anche i prodotti che si trovano sul mercato alla data di entrata in vigore della norma avranno un periodo di adattamento di 12 mesi.
Per gli alimenti prodotti da piccole aziende, come agricoltori familiari e micro imprenditori, avranno un periodo di adattamento più lungo, equivalente a 24 mesi dall'entrata in vigore delle norme, cioè un totale di 48 mesi.
In relazione alle bevande analcoliche in imballaggi a rendere, l’adeguamento non può superare i 36 mesi dall'entrata in vigore delle norma.