Luglio 6, 2020

Francesca Vincenzi | Mérieux NutriSciences Italia

COME RIPORTARE GLI AROMI SULLE ETICHETTE ALIMENTARI IN FRANCIA

Linee guida ed esempi per prodotti in cui viene messo in evidenza un ingrediente o gusto con testi o immagini.
Food_flavouring_france

Linee guida ed esempi per prodotti in cui viene messo in evidenza un ingrediente o gusto
con testi o immagini.

I prodotti alimentari possono essere aromatizzati mediante l’aggiunta diretta di ingredienti
specifici e/o aromi in diverse forme. Tali aggiunte devono essere riportate chiaramente
nell’elenco ingredienti di un prodotto alimentare preconfezionato.

La normativa vigente sulla designazione degli aromi nell’elenco degli ingredienti non lascia
generalmente spazio ad interpretazioni; tuttavia, queste regole possono non essere
sufficienti nel caso in cui la rappresentazione grafica (foto o disegno) di un ingrediente
appaia in etichetta. Il motivo è alquanto semplice poiché, in tal modo, si può suggerire
erroneamente che l’ingrediente caratterizzante sia stato usato da solo nel prodotto per
conferire sapore, senza quindi l’aggiunta di aromatizzanti.

Per questo motivo, l’Antitrust francese ha pubblicato delle Linee guida specifiche
sull’etichettatura dei prodotti che rientrano in questa casistica, sulla base di una
interpretazione severa dei Regolamenti UE n. 1169/2011 e n. 1334/2008. Le Linee guida
prevedono che ulteriori informazioni su ingredienti caratterizzanti e aromi debbano essere
riportate in etichetta ed integrate nella denominazione di vendita del prodotto per evitare
che il consumatore venga ingannato dalla rappresentazione grafica. Le Linee guida
identificano diversi casi che prevedono le possibili combinazioni tra sapore del prodotto e aromi:

  • solo ingrediente caratterizzante o con aroma naturale,
  • ingrediente caratterizzante con aroma artificiale,
  • solo aroma naturale,
  • solo aroma artificiale.

Uno dei casi elencati prevede che quando l’aromatizzazione avvenga solo attraverso un
aroma naturale, non è possibile fare diretto riferimento al sapore del prodotto, ma si deve
evidenziare in modo chiaro che il gusto deriva soltanto dall’aroma. Applicando ciò a un
gelato al gusto fragola, la denominazione del prodotto dovrà contenere le diciture “prodotto
aromatizzato a” / “prodotto all’aroma naturale di” / “gusto di” / “sapore di”.
Inoltre, quando la confezione riporta una rappresentazione grafica dell’aroma, deve essere
aggiunta un’ulteriore dicitura nelle vicinanze dell’immagine o del testo quale “aroma
naturale a” / “aromatizzato a” / “gusto di” / “sapore di”.

Per ogni combinazione cambiano le diciture da integrare, ma ogni caso sarà valutato
singolarmente in base alle differenti caratteristiche dell’etichetta alimentare. In caso di
dubbi, è sempre opportuno rivolgersi ad un esperto di settore.

Vuoi saperne di più sulle norme francesi di etichettatura? Compila il modulo o scrivici a
regulatory.services@mxns.com

Fonte: Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes

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