Luglio 11, 2016
Italia

In Italia un nuovo quadro sanzionatorio per le violazioni al commercio dell’olio di oliva

Dal 1 luglio 2016 le violazioni sul commercio e sulla vendita olio di oliva sul territorio italiano sono soggette ad un nuovo quadro sanzionatorio, che tende a proteggere maggiormente alcune caratteristiche del prodotto, come la provenienza geografica. Il 16 giugno 2016, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legislativo n.103 del 23 maggio 2016. Il decreto in questione, detto “Decreto sanzioni olio di oliva”, stabilisce le disposizioni sanzionatorie per la violazione del regolamento (UE) n. 29/2012 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva e del regolamento (CEE). La nuova norma sostituisce il precedente Decreto n. 225/2005, che verrà abrogato il 1 luglio 2016.

La circolare applicativa n. 773 del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), riassume con una tabella quali siano le sanzioni previste dal 1 luglio 2016 per tutti i soggetti che commerciano olio di oliva senza rispettare le norme vigenti. Scorrendo la tabella si nota come vi siano nuove categorie di infrazioni, che precedentemente non erano sanzionate. Tra le violazioni che possono portare all'applicazione di una sanzione vi è l’assenza o addirittura la contraffazione dell’indicazione geografica di origine. Nel caso la violazione costituisca reato sono previste sanzioni penali. Per la prima volta, è sanzionato il fenomeno del cosiddetto “Country sounding” (nel caso di evocazione italiana dell’Italian sounding) per il solo fatto che vi siano sulla confezione dei segni richiamanti un’origine geografica diversa da quella correttamente indicata in etichetta. La norma si applica a tutti i marchi registrati in Italia successivamente al 31 dicembre 1998 o in Europa al 31 maggio 2002. Le sanzioni possono arrivare a 12.000 euro.

Fonte: Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

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