Ministero della salute: specifiche sulle condizioni “senza lattosio” e “a ridotto contenuto di lattosio”

Il Ministero della Salute ha emanato una nota in vista dell’applicazione il 20.7.2016 del regolamento (UE) n. 609/2013 che abrogherà la direttiva 2009/39/CE in materia di alimenti destinati ad una alimentazione particolare. La menzionata nota ministeriale, tra le altre problematiche trattate, definisce le condizioni per poter vantare in etichetta l’assenza o la riduzione di lattosio individuandone le soglie minime come requisito.
Nella fattispecie la dicitura "senza lattosio" può essere impiegata nei latti e prodotti lattiero caseari con un tenore di lattosio inferiori a 0,1 g per 100 g o ml; inoltre per poter utilizzare la predetta informazione va riportata in etichetta la specifica soglia di lattosio con una modalità tipo “meno di…” . Invece l'indicazione "a ridotto contenuto di lattosio" può essere fornita solo se il tenore di disaccaride è inferiore a 0,5 g per 100 g o ml, ed in etichetta è necessario indicare “meno di 0,5 g per 100 g o ml”.
Al fine di rendere edotto il consumatore sul prodotto che andrà ad acquistare, per entrambe le menzionate diciture deve essere aggiunto in etichetta sia il tenore residuo di lattosio sia una indicazione del tipo "il prodotto contiene glucosio e galattosio in conseguenza della scissione del lattosio".
Inoltre, per gli alimenti che non contengono ingredienti lattei l'indicazione “naturalmente privo di lattosio" deve risultare conforme alle pratiche leali di informazione di cui all’art. 7 del regolamento n. 1169/2011.