UE - Sulla promozione e commercializzazione dei prodotti puramente vegetali
La Corte di giustizia dell’Unione europea ha stabilito che solo i prodotti lattiero-caseari di origine animale possono essere etichettati come latte e formaggio e non i sostituti vegetali composti da soia e tofu.
La Settima sezione della Corte dichiara: “L’Articolo 78(2) e l’Allegato VII, Parte III del Regolamento nr. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che istituisce un’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti agricoli e che abroga i Regolamenti del Consiglio nr. 922/72, nr. 234/79, nr. 1037/2001 e nr. 1234/2007 devono essere interpretati nel senso che escludono il termine “latte” e le denominazioni che tale Regolamento prevede sono riservate esclusivamente ai prodotti lattiero-caseari e non devono essere utilizzate per designare un prodotto puramente vegetale in ambito di commercializzazione o pubblicità anche se tali termini sono indicati da parole descrittive o esplicative che indicano l’origine vegetale del prodotto in questione, a meno che tale prodotto non sia uno di quelli elencati nell’Allegato I della Decisione 2010/791/EU della Commissione del 20 dicembre 2010 che elenca i prodotti di cui all’Allegato XII, punto III, punto 1, secondo comma, del Regolamento del Consiglio nr. 1234/2007.”
Tale decisione è stata presa dopo che una società tedesca che commercializza e distribuisce alimenti vegetariani e vegani è stata accusata di pubblicità ingannevole da parte di un’associazione contro la concorrenza sleale.
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Fonte: European Court of Justice