Portogallo – Interpretazione delle diciture “data di scadenza” e “termine minimo di conservazione” nell'etichettatura dei prodotti alimentari
Il Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011 relativo alle informazioni alimentari ai consumatori, è la base per garantire un livello elevato di protezione per quanto riguarda l’informazione sui prodotti alimentari, considerando anche le loro differenti percezioni e le esigenze di informazione e garantendo nel contempo il corretto funzionamento del mercato interno.
Ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento, la data di scadenza o il termine minimo di conservazione sono informazioni obbligatorie per tutti i prodotti alimentari.
In considerazione di alcuni dubbi emersi, è importante chiarire l’interpretazione da dare all’etichetta del prodotto alimentare.
1. “Data di scadenza” per prodotti alimentari microbiologici (carne e pesce fresco, ecc.) che potrebbero quindi presentare un pericolo immediato per la salute dopo un breve lasso di tempo. In questi casi, l'etichettatura deve contenere le parole “Data di scadenza...” e il prodotto non deve essere commercializzato successivamente a tale data;
2. “Termine minimo di conservazione”, applicabile ai prodotti alimentari che non sono facilmente deperibili (pasta, riso, conserve, farina, zucchero, olio d’oliva, oli, ecc.) e che corrisponde alla data entro la quale l’operatore economico responsabile del prodotto considera che quest’ultimo conservi le proprietà specifiche con le adeguate condizioni di conservazione. Tuttavia, non esiste alcuna disposizione legale che stabilisca tale termine minimo in base al tipo di prodotto e spetta quindi all’operatore stabilire, mediante prove di stabilità, una data limite raccomandata e per la quale è responsabile della sicurezza del prodotto. In questi casi, le parole “Consumare preferibilmente entro...” o “Consumare preferibilmente entro la fine...” devono figurare sull’etichetta e non vi è alcun divieto di vendita dopo la scadenza della data indicata sull’etichetta. Quindi, a livello di vendita al dettaglio, una volta raggiunta la data di durata minima, raccomandata dal produttore, l’operatore al dettaglio, considerando il prodotto stesso, può scegliere di mantenerlo disponibile per la vendita per un periodo più lungo, assumendosene la responsabilità per la sicurezza e informando adeguatamente il consumatore che i prodotti hanno superato la data di durata minima.
In conclusione, un alimento non deperibile può continuare ad essere commercializzato dopo la data indicata se al consumatore viene comunicato e a condizione che l’operatore economico sia in grado di garantire che il prodotto è conforme alle caratteristiche generali della legislazione alimentare e in particolare quelle relative agli alimenti e alla loro sicurezza.
La nostra Divisione Labelling & Regulatory può supportare le aziende che necessitino di supporto per verificare la propria etichettatura e non incorrere in infrazioni.