Italia: Il Ministero chiarisce le denominazioni acettate per le sostanze zuccherine estratte dall’uva
Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha pubblicato sul proprio website in data 5 agosto 016 la nota n. 7244 del 30 maggio 2016, per chiarire la corretta denominazione in etichetta dei prodotti elaborati a partire da mosti o da succhi di uve, ottenuti da uve da vino oppure da uve da tavola o da loro miscele, sottoposti a trattamento mediante resine a scambio ionico, a concentrazione ed eventualmente a cristallizzazione separata del glucosio e fruttosio, a rimiscelazione dei predetti monosaccaridi ed alla loro ridissoluzione in acqua.
La nota, oltre a confermare quanto espresso nel D.Lgs n.151/2004, specifica come la dicitura “mosto concentrato rettificato” è riservata ad un prodotto vitivinicolo ottenuto esclusivamente da uve da vino.
Approfondendo il testo si evince come - alla luce dei chiarimenti forniti dalla Commissione UE e dell’Allegato II del D.Lgs. n. 151/2004 – vi siano specifiche denominazioni riservate agli zuccheri ottenuti dall’uva. Il classico “zucchero d’uva” è consentito solo nel caso in cui lo zucchero sia estratto mediante i processi indicati in premessa, la composizione rispetti quella degli zuccheri della materia prima e la destinazione sia di ingrediente nei prodotti alimentari diversi dai prodotti vitivinicoli. Altre denominazioni accettate sono "glucosio d’uva”, “fruttosio d’uva” e “glucosio e fruttosio d’uva”, valide nel caso dei corrispondenti monosaccaridi estratti dall’uva oppure delle loro miscele, la cui composizione non rispetti le caratteristiche della materia prima e la cui destinazione sia di ingredienti nei prodotti alimentari diversi dai prodotti vitivinicoli. Infine, le diciture "sostanze zuccherine/ zuccheri/ glucosio/ fruttosio di uve” - aggiungendo la specificazione “da vino”, “da tavola” o “da vino e da tavola” - oppure “zuccheri/ sostanze zuccherine/ glucosio/ fruttosio ottenuti/ ottenute/ ottenuto dalla trasformazione di succhi d’uva” (o denominazioni descrittive equivalenti), sono accettate nei casi in cui si ottengano i prodotti corrispondenti.
Per ogni suggerimento utile ad un etichettatura conforme, suggeriamo il nostro servizio di Conformità di Etichetta.
Fonte: Website Mipaaf - 5.8.2016