Portogallo - Imposta Speciale sui Consumi
L’imposta di consumo speciale portoghese si applica non solo alle bevande aggiunte di zuccheri o altri dolcificanti (di cui al codice NC 2202), ma anche alle bevande di cui ai codici NC 2204, 2205, 2206 e 2208, con un titolo alcolometrico superiore a 0,5% vol., ma non superiore a 1,2% vol. L’unità tassabile è costituita dal numero di ettolitri di prodotto finito e l’aliquota varia a seconda del contenuto di zucchero.
Per quanto riguarda i concentrati, in forma di sciroppo o polvere o destinati alla preparazione delle bevande suddetti o nei locali del consumatore finale o presso quelli del rivenditore, il tasso sarebbe lo stesso, ma si applica alla miscela finale, al numero di ettolitri di prodotto finito ottenuto dalla diluizione e aggiunta di altri prodotti per preparare la miscela finale.
In relazione ai prodotti acquistati in un altro Stato membro, questi sono soggetti ad imposta sul territorio nazionale a meno che non si considerino acquistati per uso personale.
La tassa è entrata in vigore in Portogallo il 1 gennaio, 2017 ed è già stabilito che da tale data gli stabilimenti le cui bevande rientrino in tale imposta dovranno rendere conto e comunicare al Ministero del Tesoro le loro scorte a magazzino e avranno quattro mesi per vendere i prodotti senza tale imposta; passato tale periodo, l’imposta diventa esigibile.
I nostri Servizi di Etichettatura sono a disposizione per fornire ogni dettaglio della norma in questione e fornire adeguato supporto per l'adeguamento alle nuove regolamentazioni.
Fonte: Diário da República