Portogallo - Etichettatura obbligatoria dell’Origine del Miele
La DGAV (Direzione Generale Alimentare e Veterinaria) ha chiarito l’obbligatorietà in Etichetta dell’indicazione del Paese o dei Paesi di origine in cui il miele è stato raccolto.
Le informazioni legali sul miele sono ricomprese nel Decreto legge nr. 214/2003 del 18 settembre, recepito dalla Direttiva 2001/110/CE del 20 dicembre 2001 e modificato dalla Direttiva 2014/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, recepita dal Decreto legge nr. 126/2015 del 7 luglio.
Secondo tali documenti, “l’etichetta dei prodotti, cui il presente documento si riferisce, deve riportare il Paese o i Paesi di origine in cui il miele è stato raccolto”, D. L. 214/2003, articolo 7, comma 7.
- Se il miele proviene da un singolo Stato membro o da un Paese terzo, l’indicazione deve essere, ad esempio “Origine Portogallo” o “Miele dal Portogallo”;
- Tuttavia, se il miele è originario di più di uno Stato membro o Paese terzo, l’indicazione dei Paesi di origine può essere sostituita da una tra le seguenti, a seconda dei casi: “Miscela di miele comunitario”, “Miscela di miele non comunitario”, “Miscela di miele comunitario e non comunitario”, D. L. 126/2015, articolo 2, comma 4, che modifica il D. L. 214/2003, articolo 4, comma 8.
Grazie a tali informazioni, si ottiene un modo corretto nonché obbligatorio per presentare l’origine del miele, un alimento di origine animale, e cancellare quindi qualsiasi dubbio su come l’indicazione della provenienza del miele debba essere riportata in etichetta.
I nostri Servizi di Etichettatura possono supportare tutte le aziende che necessitano di allinearsi alle nuove regole.